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STATUTO CAI SEZIONE DI FOGGIA - APS

 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO CAI FOGGIA DEL 8/11/2022 - VERBALE  n. 23

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

TITOLO II - SOCI

TITOLO III - SEZIONI

TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TITOLO VII
TITOLO VIII
TITOLO IX
TITOLO X
 
   

 

 

 

 

 

 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO CAI FOGGIA DEL 8/11/2022 - VERBALE  n. 23
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata
È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede  in  Foggia,  quale  Ente del  terzo settore, un' associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Foggia - Associazione di promozione sociale", in breve "C.A.I.- Sezione di Foggia - APS, in conformità al dettato dell' art. 35 del D.Lgs 117/2017.
L' associazione,  ove  previsto,  ricomprenderà   nella   denominazione   anche  l' acronimo   ETS  con l' iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
Il trasferimento della sede legale nell' ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell' Assemblea di modifica dello statuto.
La Sezione di Foggia è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa e funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano della Puglia. L' associazione ha durata illimitata . L' anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

 L' Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività
L' Associazione ha per scopo di promuovere l' alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale e la tutela del  loro ambiente naturale e, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, principalmente in favore dei  propri  associati,  di loro familiari  o di terzi, attraverso  lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), ad oggetto:

  1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
  2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

    e inoltre, con le finalità proprie, descritte nei precedenti punti 1-4:

  5. educazione , istruzione  e formazione  professionale , ai sensi  della legge 28 marzo  2003,  n. 53, e successive modificazioni , nonché le attività culturali di interesse sociale  con  finalità educativa;
  6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della  nonviolenza e della  difesa non armata;
  8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle ini ziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' articolo 27 della leg ge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della le gge 24 dicembre 2007, n. 244;
  9. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992,  n.  225, e successive  modi ficazioni ;
  10. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

    Per conseguire tali scopi e attività, l' Associazione provvede:

    a) alla realizzazione , alla manutenzione , ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

    b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche , anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

    c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche , sciescur sionistiche, scialpinistiche , speleologiche , naturalistiche , dell' alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

    d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpini stiche , speleologiche, naturalistiche, dell' alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

    e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

    f) alla promozione , anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali , di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della  montagna;

    g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

    h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di  attività alpinistiche, escursionistiche , sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso  di persone  in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

    i)  a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

    l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare labiblio teca, la cartografia e l'archivio;

    m) organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci.

    Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017  l'associazione potrà svolgere anche  attività diverse  rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a  queste  ultime,  secondo  criteri limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

    Art. 4 - Locali sede
    Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente .

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TITOLO II
SOCI

Art. 5 - Soci
Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti  alpinistici  o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.
I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile  convivenza.  I soci,  nello svolgimento dell' attivit à sociale,  devono  valutare  che  le  loro  capacità  siano  all'altezza dell' impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 -Ammissione
Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell' anno ha effetto per l'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sulla accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.
In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non  è  ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d)  eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 di ogni anno.  Il Socio  non in regola con i versamenti  non  potrà  partecipare  alla vita sezionale e usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione  versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo  di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti  ai soci; la morosità emerge  automaticamen dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.
Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa
La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Art. 9 - Dimissioni
Il Socio può dime ttersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento ; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo  della  Sezione,  sono  irrevocabili  ed  hanno  effetto  immediato, senza restituzio ne dei ratei della quota sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.
Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell' adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell' Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al  Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento , il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l' eventuale applicazione di una  sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano. 

Art. 13 - Volontari
Sono volontari gli associati che aderiscono all' associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche  indiretti,  ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate  dall'associazione soltanto  le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai  sensi  dell'art.  46  del  D.P.R. n.445/ purché  non  superino  l'importo  previsto  dalla legge, previa  delibera  del  Consiglio  Direttivo che stabilisca le tipologie  di spese e attività  di volontariato  per  le quali  è ammessa  questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell' art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 11 7/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo  svolgimento  dell'attività  stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 14 - Lavoratori

L' associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni  di lavoro autonomo  o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del  presente  statuto  e  al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero  dei  lavoratori  impiegati  nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5  per  cento  del numero degli associati.

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TITOLO III

SEZIONI

Art. 15 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei conti;

- l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 -Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione; elegge il Presidente sezionale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, elegge il Consiglio Direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo, elegge il Collegio dei Revisori dei conti ricorrendone le condizioni di legge, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente; delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi; delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni  da apportare allo statuto sezionale in unica lettura; delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.

- delibera su ogno altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, aventi dititto al voto.

L'Assemblea straordinaria:
- per le modifiche statutarie delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 17 - Collocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.
L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 18 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire ali'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tien (:I. l'assemblea.  I soci  min_orenni esercitano  il diritto tramite chi esercita  la responsabilità genitoriale,f L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci' maggiorenni. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non s,ia· componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a  scheda t segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 19 - Presidente e Segretario del 'Assemblea

L' Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale  il diritto di partecipare ali' Assemblea.

Art. 20 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto  dal procedimento  di designazione  o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità  di  iscrizione  al Club.  Sono    esclusi     dal    computo     i    voti    di    astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza  dei  due  terzi  dei  Soci  presenti  aventi  diritto al voto;  tali deliberazioni non acquistano efficacia se  non  dopo  l'approvazione  da  parte  del  Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad  acquisto , alienazione  o  costituzione  di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
La  deliberazione   di  scioglimento   della  Sezione  deve  essere  approvata  con  la  maggioranza  di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell ' Assemblea  sono rese pubbliche mediante affissione all' albo sezionale per almeno quindici giorni.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti non inferiore a nove compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;

- propone ali'Assemblea dei Soci i programm i annuali e pluriennali della Sezione;

- nomina la Commissione verifica poteri di cui ali'art. 17;

- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni dell' Assemblea dei Soci;

- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell' amministrazione, della gestione e dei  relativi  risultati;

- individua le attivi tà diverse da quelle d' interesse generale esperibili dall' associazione;

- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di  Commissioni, Gruppi  e Scuole  e ne  coordina  l' attività;

- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

- delibera i provvedimenti disci plinari nei confronti dei Soci;

- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;

- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente ;

nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti  parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che  gli  associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 22 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica  i  componenti  che,  senza  giustificato  motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a  mancare  per  qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l' assemblea per a elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti  assumono  l'anzianità  de sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l' Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente  può altresì  in vitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio  Direttivo, anche  persone estranee, qualora  lo  ritenga  utile o necessario.

Art. 24 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente (in caso di impossibilità del Presidente) o a richiesta di un terzo dei consiglieri ogni volta se ne ravvisi la necessità mediante avviso contenente l' ordine del giorno, il luogo , la data, l'ora della convocazione , ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente , o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità  di iscrizione  al CAI.
All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci  nella sede sociale, previa  richiesta al  presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 25 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa;  ha poteri  di  rappresentanza che  può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell' Assemblea dei Soci;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;

-  pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza  del  Consiglio  Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 26 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione.

Art. 27- Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28 - Composizione e durata
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica di tre anni, sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio : i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale  della  Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;

- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;

- la convocazione dell ' Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi  irregolarità  contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.
In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I  componenti  dell'Organo  di  controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e  a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.
Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno  in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni. È compito dell'Organo di controllo:

a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;

b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;

c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

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TITOLO IV

Art. 29 - Condizioni di eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti ali' associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale ; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolam ento generale del Club Alpino Italiano.
La gratuità delle  cariche,  fatte  salve  le  specifiche  previsi oni  di  legge,  esclude  l' attribuzione  e l' erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

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TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 30 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un  regolamento  predisposto  dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa  ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo , ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all' attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

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TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 31 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo ella Sezione.

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TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 32-Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi inte rnaziona li , di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari ;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive (nei  limiti  stabiliti  dalla normativa) ;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui ali' art. 6 del D.lgs. n.117 /l 7 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui  ali' art.  3  del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga ali' associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere  secondario  e strumentale delle attività diverse rispetto  a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni , esclusione o morte di  un socio,  la sua quota sociale rimane di proprietà dell' associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori

associati, lavoratori e collaboratori , amministratori ed  altri  componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
I fondi liquidi dell 'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

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TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 33 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati ali'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i  soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del  Terzo Settore  e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore (preferenzialmente al CAI regionale o provinciale purché costituito in ETS o ad altri CAI locali appartenenti allo stesso raggruppamento regionale o ad altri raggruppamenti regionali purché costituiti in ETS) o in mancanza di questi, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

L'Associazione dovrà inoltrare all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazional e del  Terzo  Settore la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dnl decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

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TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 34 - Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di  giudizio:  il  primo  a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o allo arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare , secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l' impu gnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

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TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata  in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Tutti gli adempimenti legati all' iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l' attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di

indirizzo e controllo del CAI.

Il testo dello Statuto CAI Foggia è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Foggia del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 30 ottobre 2020.

Il Presidente della Sezione CAI di Foggia Caterina FORCELLA

Il Presidente dell'Assemblea Emanuela GIFUNI

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