VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO CAI FOGGIA DEL 8/11/2022 - VERBALE n. 23 |
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TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA |
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TITOLO II - SOCI |
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TITOLO III - SEZIONI |
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TITOLO IV |
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TITOLO V |
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TITOLO VI |
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TITOLO VII |
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TITOLO VIII |
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TITOLO IX |
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TITOLO X |
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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO CAI FOGGIA DEL 8/11/2022 - VERBALE n. 23 | |||
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TITOLO I Art. 1 - Denominazione e Durata Art. 2 - Natura SCOPI E ATTIVITÀ Art. 3 - Scopi e attività
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TITOLO II Art. 5 - Soci Art. 6 -Ammissione Art. 7 - Quota associativa a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico; b) la quota associativa annuale; c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative; d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. Art. 9 - Dimissioni Art. 10 - Perdita della qualità di Socio Art. 11 - Sanzioni disciplinari Art. 12 - Ricorsi Art. 13 - Volontari Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell' art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 11 7/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Art. 14 - Lavoratori L' associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
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TITOLO III SEZIONI Art. 15 - Organi della Sezione Sono organi della Sezione almeno i seguenti: - l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori dei conti; - l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 16 -AssembleaL'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. - delibera su ogno altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, aventi dititto al voto. L'Assemblea straordinaria: Art. 17 - CollocazioneL'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione. Art. 18 - PartecipazioneHanno diritto di intervenire ali'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tien (:I. l'assemblea. I soci min_orenni esercitano il diritto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale,f L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci' maggiorenni. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non s,ia· componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda t segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento. Art. 19 - Presidente e Segretario del 'AssembleaL' Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare ali' Assemblea. Art. 20 - DeliberazioniLe deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto , alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 21 - Composizione e funzioniIl Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti non inferiore a nove compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni: - convoca l'Assemblea dei Soci; - propone ali'Assemblea dei Soci i programm i annuali e pluriennali della Sezione; - nomina la Commissione verifica poteri di cui ali'art. 17; - redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione; - pone in atto le deliberazioni dell' Assemblea dei Soci; - adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell' amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; - individua le attivi tà diverse da quelle d' interesse generale esperibili dall' associazione; - cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione; - delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l' attività; - delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto; - delibera i provvedimenti disci plinari nei confronti dei Soci; - nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio; - delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario; - cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente ; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto. Art. 22 - Durata e scioglimentoGli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l' assemblea per a elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità de sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l' Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Art. 23 - Convocazione Art. 24 - Modalità di convocazioneIl Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente (in caso di impossibilità del Presidente) o a richiesta di un terzo dei consiglieri ogni volta se ne ravvisi la necessità mediante avviso contenente l' ordine del giorno, il luogo , la data, l'ora della convocazione , ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente , o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. PRESIDENTE Art. 25 - Compiti e nomina del PresidenteIl Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche: - sottoscrive la convocazione dell' Assemblea dei Soci; - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; - presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione; - pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo; - in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi. TESORIERE E SEGRETARIO Art. 26 - Compiti del TesoriereIl Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione. Art. 27- Compiti del SegretarioIl Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO Art. 28 - Composizione e durata È compito dei Revisori dei conti: - l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci; - il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione; - la convocazione dell ' Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge. L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni. È compito dell'Organo di controllo: a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci; b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione; c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento; d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
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TITOLO IV Art. 29 - Condizioni di eleggibilità
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TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE Art. 30 - Commissioni, Gruppi e ScuoleIl Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
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TITOLO VI SOTTOSEZIONI Art. 31 - CostituzioneIl Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo ella Sezione.
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TITOLO VII PATRIMONIO Art. 32-PatrimonioIl patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote associative degli aderenti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi inte rnaziona li , di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari ; d) rimborsi derivanti da convenzioni; e) rendite patrimoniali; f) attività di raccolta fondi; g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive (nei limiti stabiliti dalla normativa) ; h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui ali' art. 6 del D.lgs. n.117 /l 7 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui ali' art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga ali' associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. associati, lavoratori e collaboratori , amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
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TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE Art. 33 - Esercizio sociale Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati ali'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore (preferenzialmente al CAI regionale o provinciale purché costituito in ETS o ad altri CAI locali appartenenti allo stesso raggruppamento regionale o ad altri raggruppamenti regionali purché costituiti in ETS) o in mancanza di questi, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. L'Associazione dovrà inoltrare all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazional e del Terzo Settore la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dnl decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
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TITOLO XI CONTROVERSIE Art. 34 - Tentativo di conciliazione
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TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI Art. 35 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigorePer tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. indirizzo e controllo del CAI. Il testo dello Statuto CAI Foggia è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Foggia del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 30 ottobre 2020. Il Presidente della Sezione CAI di Foggia Caterina FORCELLA Il Presidente dell'Assemblea Emanuela GIFUNI
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